Possono ottenere l’iscrizione nell’elenco dei mediatori familiari, disciplinato dagli artt. 12 bis e ss. disp. att. c.p.c., coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata.
Per ottenere l’iscrizione nell’elenco di nuova formazione dovrà essere presentata domanda al Presidente del Tribunale, corredata dalla seguente documentazione:
attestazione rilasciata dall’associazione professionale ai sensi dell’articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
titoli e documenti che l’aspirante intende allegare per dimostrate la sua formazione e specifica competenza.
I professionisti interessati ad iscriversi nell’elenco in questione, nel rispetto delle prescrizioni previste dall’art. 12 quater e 12 quinques disp att. c.p.c., dovranno depositare la domanda presso l'Ufficio Innovazione.
Tale elenco sarà permanente e ogni quattro anni il comitato provvederà alla revisione del medesimo, eliminando coloro per i quali sia venuto meno uno dei requisiti o sia sorto un impedimento ad esercitare l’ufficio.