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Professionisti Delegati alle vendite

 

A decorrere dal 28 febbraio 2023, per i procedimenti esecutivi instaurati successivamente a tale data, potrà essere conferita la delega ex art. 534-bis e 591-bis c.p.c. ai soli professionisti iscritti in un apposito elenco di professionisti che provvedono alle operazioni di vendita tenuto presso ciascun Tribunale e sotto il controllo di un Comitato istituito presso ciascun Tribunale.

In base all'art. 179-ter in oggetto (come modificato dall'art. 4, comma 11, lett. e) D. Lgs. 10.10.2022 n. 149), l'elenco di nuova formazione sarà tenuto dal Presidente del Tribunale e sarà formato da un Comitato presieduto dal Presidente del Trìbunale o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale designato dal Consiglio dell'Ordine al quale appartiene il richiedente l'iscrizione all'elenco.

Potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco gli Avvocati, i Commercialisti ed i Notai dotati di una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, che siano di condotta morale specchiata e che siano iscritti ai rispettivi Ordini professionali.

Coloro i quali vorranno ottenere l'iscrizione nell'elenco di nuova formazione dovranno farne domanda al Presidente del Tribunale, depositando presso la Segreteria della Presidenza la relativa richiesta di iscrizione corredata dalla documentazione prevista dalla legge.

La domanda dovrà essere supportata dai seguenti documenti:

- certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

- certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;

- certificato   o   dichiarazione   sostitutiva   di    certificazione   di   residenza nel Circondario del Tribunale;

- certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di lscrizione a11'Ordine professionale;

- titoli e documenti idonei a dimostrarc la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del comma 5 de1l'art. l 79-ter disp. att. c.p.c., ovverosia, anche alternativamente, di:

- avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci (10) incarichi di

- profeessionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione;

- essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esccuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015;

- aver partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dal Consiglio Nazionalc Notarile, ovvero organizzati dalle associazioni forensi speciallstlche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1 lettera s), della legge 31.12.2012 n. 247, nello specìfico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

Ogni tre anni il Comitato dovrà provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento ad esercitare l'ufficio.

I professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco, inoltre, dovranno farne domanda al Presidente del Tribunale ogni tre anni.

Sulle domande di iscrizione e di conferma del professionista deciderà il Comitato di cui al comma 2 dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c.

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Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura 23.5.2018 sulla nomina dei gestori delle vendite pubbliche. Attuazione della rotazione temperata tra i gestori iscritti nel registro dei gestori delle vendite telematiche di cui all'art. 26 D.M. 26.2.2015, n. 32

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Disposizione n. 10-2024 - Esecuzioni immobiliari _ istituzione registro/elenco di comodo conferimento incarichi di "delegato alla vendita"

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